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la denunzia delle armi
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Chi detiene armi, munizioni ed esplodenti
è tenuto a farne denunzia, a rispettare determinati limiti
quantitativi, a custodirli con la massima diligenza. La
detenzione in quanto tale è certamente una situazione
statica, ma la pratica ci dice che difficilmente la
quantità e la qualità di ciò che si
detiene rimane immutata nel tempo: è pertanto molto facile
incorrere in illeciti (nella maggior parte dei casi di
carattere penale) se non si conosce la non semplice normativa che
regola la materia.
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Riepilogo della detenzione di
armi e munizioni
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| ARMI |
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COMUNI
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pistole
o revolver
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massimo 3
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| SPORTIVE |
di qualsiasi
categoria purchè inserite nell'apposito elenco
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massimo
6
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| DA
CACCIA |
o
canna liscia o rigata
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illimitate
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| ARMI ANTICHE IN
GENERE |
massimo 8 pezzi (il
numero non si cumula a quello dei fucili a canna liscia o rigata ed
a quello delle pistole o revolver comuni) è
prossima la liberalizzazione delle armi ad avancarica
monocolpo |
| MUNIZIONI |
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CARTUCCE A MUNIZIONE SPEZZATA (DA
CACCIA O TIRO) |
fino a 1000 non occorre denuncia |
| oltre le 1000 e
fino a 1500 occorre denuncia |
| oltre le 1500
occorre la licenza del prefetto |
| CARTUCCE
A PALLA PER ARMI A CANNA LISCIA O RIGATA, CORTE O
LUNGHE |
fino alle 200
per arma corta |
| fino
alle 1500 per arma lunga |
Per
superare i limiti imposti dalla legge in fatto di detenzione di armi e'
necessario chiudere la licenza di collezione. In
questo modo sara' possibile aggiungere una quantita'
illimitata di armi a quelle che gia' possediamo, ma che non
potranno essere movimentate
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Quando, come e perchè
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Anzi
tutto, I'obbligo di denunzia, è previsto dall'art. 38 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
(chiunque detiene armi [...] deve farne immediata denunzia
all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi,
al comando dei Carabinieri).
L'obbligo
di denunzia riguarda le armi propriamente dette cioè, per
usare la definizione corrente, quelle cose destinate per
loro natura all'offesa alla persona. Rientrano in questa
definizione:
- le armi "bianche",
cioè i pugnali, gli stiletti, le spade, le baionette e
così via
- tutte le armi da sparo
(aria compressa, da fuoco, flobert, strumenti lanciarazzi ecc:)
- le armi antiche
Siccome il termine "arma" viene spesso
utilizzato impropriamente anche per indicare cose che "armi" in
senso stretto non sono (ad esempio, si parla di
"armi a salve" o di "armi giocattolo", che sono in realtà
"simulacri" di armi, cioè riproduzioni
meramente formali dell'esteriorità di un'arma),
non rientrano nella definizione di "arma" e quindi non devono
essere denunziati:
- le armi-giocattolo o a salve
- le armi disattivate in modo irreversibile, le armi
antiche inefficienti "per difetto ineliminabile del congegno di lancio
o di sparo" (art. 5 della L. 21 febbraio 199O, n. 36)
- le armi "improprie" (si considerano armi improprie
tutti quegli strumenti atti a offendere, dei quali la legge vieta il
porto in modo assoluto, quali mazze ferrate, bastoni ferrati,
sfollagente, noccoliere etc.)
- gli strumenti atti ad offendere, cioè
quelle cose utilizzabili per l'offesa alla persona ma per le quali
può essere addotto un giustificato motivo per il porto (asce
e altri strumenti da boscaiolo, strumenti da macellaio etc.). Non
sempre è agevole distinguere in concreto la differenza tra
armi bianche (soggette a denunzia) e armi improprie o strumenti atti a
offendere (non soggetti a denunzia). Nei casi dubbi è
opportuno consultare un esperto
- Ogni detenzione di armi a
qualsiasi titolo, benché temporanea, purché di
durata apprezzabile, impone l'obbligo della denuncia, anche se la
detenzione deriva da affidamento, cessione o da qualsivoglia altro
motivo (Cass., Sez. 1, 29-04-1992). Perciò, la denunzia va
fatta anche in caso di locazione o comodato (che però
è riferibile solamente alle armi da caccia e a quelle
sportive: art. 22 della L. 18-4-1975n. 110)
La denunzia deve essere fatta
"immediatamente", cioè senza indugio. L'avverbio va certo
interpretato con buon senso, ma non si
può fare troppo affidamento sulla tolleranza degli organi di
pubblica sicurezza; occorre tenere presente infatti che, nel
caso di acquisto in armeria, la questura o il commissariato
competenti territorialmente vengono informati dell'acquisto
tramite il modulo compilato dall'armiere e che
pertanto in caso di ritardo nella denunzia si
incorrerà fatalmente in controlli e probabili
rapporti penali. Perciò, a scanso di spiacevoli
conseguenze, è opportuno recarsi a presentare la denunzia lo
stesso giorno dell'acquisto e comunque non oltre i
due o tre giorni successivi. La denunzia va fatta alla questura, al
commissariato o, in mancanza, al comando dei carabinieri del
luogo dove le armi vengono detenute. Al riguardo, va
precisato che nessuna disposizione di legge, impone di tenere
le armi in uno stesso luogo né tanto meno nel
luogo di residenza, per cui è perfettamente lecito
detenere le armi in luoghi diversi, purché
sufficientemente custodite. Potrà avvenire
per ciò che le denunzie vengano fatte ad
autorità diverse, m questo senza superare comunque
i limiti previsti dalla legge (cioè tre armi
comuni da sparo, sei sportive, otto antiche) illimitate da
caccia. L'originale della
denuncia è fatto su carta semplice e contiene le
indicazioni essenziali per identificare l'arma (marca,
modello, calibro, numero di matricola) nonché
l'indicazione della provenienza, cioè dell'
armeria o del privato presso il quale è stata acquistata.
Sebbene non richiesto dalla legge, è
utile riportare il numero di catalogo, che deve essere punzonato
sull'arma stessa (limitatamente alle armi prodotte
dopo il 1975), e soprattutto - quando ricorre il caso -l' indicazione
della classificazione di "arma sportiva". La legge
(art. 5 8, ultimo comma, Reg TULPS) impone invece a chi
denuncia un'arma di indicare tutte le altre armi di cui
è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se
sono state precedentemente denunciate. Questa disposizione,
che non sempre viene rispettata, è invece
opportuna dato che, oltre a semplificare il lavoro degli
organi di polizia, agevola anche il privato a tenere
sotto controllo la propria raccolta. Va osservato che la
disposizione citata, nella parte in cui richiede di
precisare il luogo dove si trovano, conferma quanto
già detto sul fatto che è possibile detenere armi
in luoghi diversi. In base alla giurisprudenza e
alla prassi giudiziaria, l'omissione di denunzia si traduce in
detenzione illegale di armi (art. 2 e 7 della L. 2
ottobre 1967, n. 895 modificata dalla L. 14 ottobre 1974, n.
497), reato di notevole gravità sia per le pesanti
pene previste sia per le conseguenze correlate (sequestro
delle armi, arresto in flagranza etc.). In verità,
si sono avute spesso interpretazioni eccessivamente severe
dalla legge, dato che non è ragionevole applicare
la disposizione penale citata, che riguarda la detenzione
illegale, al semplice ritardo nella denunzia dell'arma. In
questo caso, potrebbe essere applicata la meno
grave sanzione prevista nell'art. 17 del TULPS. Nel caso che
la denunzia venga fatta per errore a un uffcio diverso da
quello che sarebbe competente per territorio le conseguenze
sono meno gravi.
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Eccezioni e casistica
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Esistono delle
eccezioni "soggettive", nel senso che per determinate istituzioni e
persone non sussiste l'obbligo della denunzia
(corpi armati, sezioni TSN, magistrati, ufficiali di P.S. e cosi via).
In particolare, sono esonerati i possessori di
raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
verosimilmente tale esenzione vale solo per le armi
appartenenti alle categorie indicate (artistiche etc.) e
comunque occorre tenere presente l'obbligo di denunziare al
questore i cambiamenti sostanziali delle collezioni e del
luogo in cui sono custodite (art. I l D.M 14/4/1 982). Anche
coloro che non vi sono tenuti è opportuno che
presentino la denunzia delle armi detenute nel proprio stesso
interesse, soprattutto per agevolare le formalità
relative alla cessione delle armi (altrimenti, in mancanza di denunzia,
il cedente dovrebbe rilasciare all'acquirente una
dichiarazione in cui specifichi la propria qualità che
l'aveva esonerato dalla denunzia dell'arma). I collezionisti
di armi comuni sono tenuti a fare la denunzia delle singole
armi acquistate, mentre l'obbligo di fare istanza di
"inserimento in collezione", non essendo previsto da alcuna
disposizione di legge, è regolato piuttosto dalla
prassi delle questure. Colui, che viene in possesso di armi
per successione ereditaria è tenuto all'obbligo
della denuncia, sancito dalI'art. 38 TULPS, anche quando le
stesse siano state già denunciate dal suo dante
causa (Cass., 13-10-1981).
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Il
trasferimento delle armi
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Quando si cambia
casa o comunque si decide di trasferire le armi in un altro luogo
occorre tenere presenti due cose:
- se non si è in possesso di una licenza
di porto d'armi specifica per il tipo di armi da trasferire (licenza di
porto di fucile, licenza di porto di pistola) occorre munirsi prima del
trasporto del nulla osta rilasciato dal questore (artt. 34 TULPS e 50
del relativo Regolamento);
- occorre ripetere la denuncia anche se la nuova sede
rientra nella giurisdizione dello stesso organo di pubblica sicurezza o
dei carabinieri nel caso per esempio di spostamento nello stesso comune
(art. 58 Regolamento TUL PS).
L'obbligo di
ripetere la denuncia non dipende dal trasferimento della persona ma
dallo spostamento dell'arma. In altre parole, se si
cambia casa ma si mantengono le armi nello stesso luogo dove erano
state denunziate non occorre alcuna denunzia; al
contrario se le armi vengono trasferite vi è l'obbligo di
ripetere la denunzia anche se non si è cambiata la
residenza o la dimora abituale. L'omissione della denunzia di
trasferimento delle armi è piuttosto frequente
nella pratica ma è da evitare perché
-sebbene costituisca una semplice contravvenzione-
può essere fonte di problemi molto seri e può
portare come conseguenza al sequestro e alla
successiva confisca delle armi.
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La cessione delle armi
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Anche
nel caso di cessione occorre considerare che il citato art. 58 del
Regolamento TULPS dispone che nelle stesse forme [della
denunzia] deve essere comunicata qualsiasi modificazione nella specie e
nella quantità. Percio, senza dubbio, vi
è un preciso obbligo legale di denunziare anche le cessioni,
che ovviamente comportano una modificazione almeno
quantitativa delle armi detenute. Inoltre, tale obbligo
è previsto espressamente dall' art. 4 del Decreto Legge 22
Novebmre 1956, n.1274, convertito con L.22 dicembre 1956 n.
1452
In caso di permuta è sufficiente fare menzione
dell'arma ceduta e di quella acquistata nella stessa denunzia.
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