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la denunzia delle armi

                    

 Chi detiene armi, munizioni ed esplodenti è tenuto a farne denunzia, a rispettare determinati limiti quantitativi, a custodirli  con la massima diligenza. La detenzione in quanto tale è certamente una situazione statica, ma la pratica ci dice che  difficilmente la quantità e la qualità di ciò che si detiene rimane immutata nel tempo: è pertanto molto facile incorrere in  illeciti (nella maggior parte dei casi di carattere penale) se non si conosce la non semplice normativa che regola la materia.

Riepilogo della detenzione di armi e munizioni
ARMI

 
 COMUNI
 pistole o revolver                                                                  
massimo 3
 SPORTIVE  di qualsiasi categoria purchè inserite nell'apposito elenco
massimo 6
 DA CACCIA
 o canna liscia o rigata
illimitate
 ARMI ANTICHE IN GENERE  massimo 8 pezzi (il numero non si cumula a quello dei fucili a canna liscia o rigata ed  a quello delle pistole o revolver comuni) è prossima la liberalizzazione delle armi ad  avancarica monocolpo
MUNIZIONI

 
 CARTUCCE A MUNIZIONE SPEZZATA (DA  CACCIA O TIRO)  fino a 1000 non occorre denuncia
 oltre le 1000 e fino a 1500 occorre denuncia
 oltre le 1500 occorre la licenza del prefetto
 CARTUCCE A PALLA PER ARMI A CANNA  LISCIA  O RIGATA, CORTE O LUNGHE  fino alle 200 per arma corta
 fino alle 1500 per arma lunga
 Per superare i limiti imposti dalla legge in fatto di detenzione di armi e' necessario chiudere la licenza di  collezione. In  questo modo sara' possibile aggiungere una quantita' illimitata di armi a quelle che gia'  possediamo, ma che non potranno  essere movimentate
Quando, come e perchè

 

 Anzi tutto, I'obbligo di denunzia, è previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  (TULPS) (chiunque  detiene armi [...] deve farne immediata denunzia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza  o, se questo manchi, al comando  dei Carabinieri).
 L'obbligo di denunzia riguarda le armi propriamente dette cioè, per usare la definizione corrente, quelle cose  destinate per  loro natura all'offesa alla persona. Rientrano in questa definizione:

  • le armi "bianche", cioè i pugnali, gli stiletti, le spade, le baionette e così via
  • tutte le armi da sparo (aria compressa, da fuoco, flobert, strumenti lanciarazzi ecc:)
  • le armi antiche

 Siccome il termine "arma" viene spesso utilizzato impropriamente anche per indicare cose che "armi" in  senso stretto non  sono (ad esempio, si parla di "armi a salve" o di "armi giocattolo", che sono in realtà  "simulacri" di armi, cioè riproduzioni  meramente formali dell'esteriorità di un'arma), non rientrano nella  definizione di "arma" e quindi non devono essere  denunziati:

  • le armi-giocattolo o a salve
  • le armi disattivate in modo irreversibile, le armi antiche inefficienti "per difetto ineliminabile del congegno di lancio o di sparo" (art. 5 della L. 21 febbraio 199O, n. 36)
  • le armi "improprie" (si considerano armi improprie tutti quegli strumenti atti a offendere, dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere etc.)
  • gli strumenti atti ad offendere, cioè quelle cose utilizzabili per l'offesa alla persona ma per le quali può essere addotto un giustificato motivo per il porto (asce e altri strumenti da boscaiolo, strumenti da macellaio etc.). Non sempre è agevole distinguere in concreto la differenza tra armi bianche (soggette a denunzia) e armi improprie o strumenti atti a offendere (non soggetti a denunzia). Nei casi dubbi è opportuno consultare un esperto
  • Ogni detenzione di armi a qualsiasi titolo, benché temporanea, purché di durata apprezzabile, impone l'obbligo della denuncia, anche se la detenzione deriva da affidamento, cessione o da qualsivoglia altro motivo (Cass., Sez. 1, 29-04-1992). Perciò, la denunzia va fatta anche in caso di locazione o comodato (che però è riferibile solamente alle armi da caccia e a quelle sportive: art. 22 della L. 18-4-1975n. 110)

 La denunzia deve essere fatta "immediatamente", cioè senza indugio. L'avverbio va certo interpretato con  buon senso, ma  non si può fare troppo affidamento sulla tolleranza degli organi di pubblica sicurezza;  occorre tenere presente infatti che, nel  caso di acquisto in armeria, la questura o il commissariato  competenti territorialmente vengono informati dell'acquisto  tramite il modulo compilato dall'armiere e che  pertanto in caso di ritardo nella denunzia si incorrerà fatalmente in controlli e  probabili rapporti penali.  Perciò, a scanso di spiacevoli conseguenze, è opportuno recarsi a presentare la denunzia lo  stesso giorno  dell'acquisto e comunque non oltre i due o tre giorni successivi. La denunzia va fatta alla questura, al  commissariato o, in mancanza, al comando dei carabinieri del luogo dove le armi vengono detenute. Al  riguardo, va  precisato che nessuna disposizione di legge, impone di tenere le armi in uno stesso luogo né  tanto meno nel luogo di  residenza, per cui è perfettamente lecito detenere le armi in luoghi diversi, purché  sufficientemente custodite. Potrà avvenire  per ciò che le denunzie vengano fatte ad autorità diverse, m  questo senza superare comunque i limiti previsti dalla legge  (cioè tre armi comuni da sparo, sei sportive,  otto antiche) illimitate da caccia. L'originale della denuncia è fatto su carta  semplice e contiene le  indicazioni essenziali per identificare l'arma (marca, modello, calibro, numero di matricola) nonché  l'indicazione della provenienza, cioè dell' armeria o del privato presso il quale è stata acquistata. Sebbene  non richiesto  dalla legge, è utile riportare il numero di catalogo, che deve essere punzonato sull'arma  stessa (limitatamente alle armi  prodotte dopo il 1975), e soprattutto - quando ricorre il caso -l' indicazione  della classificazione di "arma sportiva". La legge  (art. 5 8, ultimo comma, Reg TULPS) impone invece a chi  denuncia un'arma di indicare tutte le altre armi di cui è in  possesso e il luogo dove si trovano, anche se  sono state precedentemente denunciate. Questa disposizione, che non  sempre viene rispettata, è invece  opportuna dato che, oltre a semplificare il lavoro degli organi di polizia, agevola anche il  privato a tenere  sotto controllo la propria raccolta. Va osservato che la disposizione citata, nella parte in cui richiede di    precisare il luogo dove si trovano, conferma quanto già detto sul fatto che è possibile detenere armi in  luoghi diversi. In base  alla giurisprudenza e alla prassi giudiziaria, l'omissione di denunzia si traduce in  detenzione illegale di armi (art. 2 e 7 della  L. 2 ottobre 1967, n. 895 modificata dalla L. 14 ottobre 1974, n.  497), reato di notevole gravità sia per le pesanti pene  previste sia per le conseguenze correlate (sequestro  delle armi, arresto in flagranza etc.). In verità, si sono avute spesso  interpretazioni eccessivamente severe  dalla legge, dato che non è ragionevole applicare la disposizione penale citata, che  riguarda la detenzione  illegale, al semplice ritardo nella denunzia dell'arma. In questo caso, potrebbe essere applicata la  meno  grave sanzione prevista nell'art. 17 del TULPS. Nel caso che la denunzia venga fatta per errore a un uffcio  diverso da  quello che sarebbe competente per territorio le conseguenze sono meno gravi.

Eccezioni e casistica

 

 Esistono delle eccezioni "soggettive", nel senso che per determinate istituzioni e persone non sussiste  l'obbligo della  denunzia (corpi armati, sezioni TSN, magistrati, ufficiali di P.S. e cosi via). In particolare,  sono esonerati i possessori di  raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; verosimilmente tale  esenzione vale solo per le armi appartenenti alle  categorie indicate (artistiche etc.) e comunque occorre  tenere presente l'obbligo di denunziare al questore i cambiamenti  sostanziali delle collezioni e del luogo in  cui sono custodite (art. I l D.M 14/4/1 982). Anche coloro che non vi sono tenuti è  opportuno che  presentino la denunzia delle armi detenute nel proprio stesso interesse, soprattutto per agevolare le  formalità relative alla cessione delle armi (altrimenti, in mancanza di denunzia, il cedente dovrebbe rilasciare  all'acquirente  una dichiarazione in cui specifichi la propria qualità che l'aveva esonerato dalla denunzia  dell'arma). I collezionisti di armi  comuni sono tenuti a fare la denunzia delle singole armi acquistate, mentre  l'obbligo di fare istanza di "inserimento in  collezione", non essendo previsto da alcuna disposizione di legge,  è regolato piuttosto dalla prassi delle questure. Colui,  che viene in possesso di armi per successione  ereditaria è tenuto all'obbligo della denuncia, sancito dalI'art. 38 TULPS,  anche quando le stesse siano  state già denunciate dal suo dante causa (Cass., 13-10-1981).

Il trasferimento delle armi

 Quando si cambia casa o comunque si decide di trasferire le armi in un altro luogo occorre tenere presenti  due cose:

  1. se non si è in possesso di una licenza di porto d'armi specifica per il tipo di armi da trasferire (licenza di porto di fucile, licenza di porto di pistola) occorre munirsi prima del trasporto del nulla osta rilasciato dal questore (artt. 34 TULPS e 50 del relativo Regolamento);
  2. occorre ripetere la denuncia anche se la nuova sede rientra nella giurisdizione dello stesso organo di pubblica sicurezza o dei carabinieri nel caso per esempio di spostamento nello stesso comune (art. 58 Regolamento TUL PS).

 L'obbligo di ripetere la denuncia non dipende dal trasferimento della persona ma dallo spostamento  dell'arma. In altre  parole, se si cambia casa ma si mantengono le armi nello stesso luogo dove erano state  denunziate non occorre alcuna  denunzia; al contrario se le armi vengono trasferite vi è l'obbligo di ripetere  la denunzia anche se non si è cambiata la  residenza o la dimora abituale. L'omissione della denunzia di  trasferimento delle armi è piuttosto frequente nella pratica ma  è da evitare perché -sebbene costituisca  una semplice contravvenzione- può essere fonte di problemi molto seri e può  portare come conseguenza al  sequestro e alla successiva confisca delle armi.

La cessione delle armi

 

 Anche nel caso di cessione occorre considerare che il citato art. 58 del Regolamento TULPS dispone che nelle stesse  forme [della denunzia] deve essere comunicata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Percio, senza dubbio,  vi è un preciso obbligo legale di denunziare anche le cessioni, che ovviamente comportano una modificazione almeno  quantitativa delle armi detenute. Inoltre, tale obbligo è previsto espressamente dall' art. 4 del Decreto Legge 22 Novebmre  1956, n.1274, convertito con L.22 dicembre 1956 n. 1452
 In caso di permuta è sufficiente fare menzione dell'arma ceduta e di quella acquistata nella stessa denunzia.




 

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